Area Giuridica

Vaccinazione anti Covid: quando genitori e figli minori non sono d’accordo

Chi decide se un minorenne deve essere vaccinato? Il minore ha voce in capitolo nella scelta? Che succede in caso di contrasto tra genitori e figli? Qual è l’orientamento dei giudici?

Con l’estensione anche ai giovani minori degli anni 18 della facoltà di vaccinarsi si sono verificati episodi di conflitto familiare tra genitori e figli sulla vaccinazione. Sta capitando che i figli minori si vogliano vaccinare e i genitori non siano d’accordo. Altresì ci sono situazioni in cui i genitori, siano essi sposati o separati/divorziati, hanno un pensiero discordante sulla vaccinazione. Il dibattito tra pro e contro ai vaccini è oggi più che mai attuale e l’apertura della campagna vaccinale per i più piccoli fa sollevare una serie di domande a cui abbiamo pensato di dare una risposta.

L’Associazione AMI ha chiesto al Presidente dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti della Toscana Avv. Prof. Gianni Baldini alcune precisazioni.

Chi decide se un minore deve essere vaccinato?

Innanzitutto occorre preliminarmente precisare che si tratta di una facoltà e non di un obbligo con la conseguenza che la scelta è rimessa all’autonomia individuale e familiare. Di regola la scelta di vaccinare un minore deve avere il consenso di entrambi i genitori. Infatti si tratta di una decisione che attiene la salute del figlio, di natura non ordinaria e come tale deve essere esercitata congiuntamente da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Questo vale sia per le famiglie nelle quali i genitori sia coniugati, conviventi o legalmente separati o divorziati. In caso di assenza dei genitori dovrà essere nominato un tutore che assumerà nell’interesse del figlio questa decisione.

Ma il minore non ha voce in capitolo nella scelta?

Naturalmente, trattandosi di trattamento sanitario non ci si dovrà limitare a seguire il principio di assecondare ‘le inclinazioni/aspirazioni del figlio’ ma si dovrà assumere un consenso informato vero e proprio in cui il destinatario della prestazione dovrà partecipare, in linea di principio alla decisione.

Il grado di coinvolgimento nella decisione e il valore dell’opinione espressa dal minore varierà in dipendenza dell’età dello stesso e del suo ‘effettivo grado di discernimento’.

In linea di massima, applicando le regole generali contenute nelle carte internazionali (a partire dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciulli del 1989 della Convenzione di Strasburgo del 1997 sui diritti del fanciullo fino a proseguire con la Costituzione Europea 24 e oggi espressamente il Reg. UE 219/1111) a partire dagli anni 12 il minore dovrà essere comunque ascoltato. Questo diritto spetta anche ai minori di età inferiore che abbiano capacità di discernimento, nelle procedure che li riguardano, al fine di arrivare ad individuare il provvedimento più idoneo in ossequio al principio del “ best interest of the child”.

Detto ciò, sul piano pratico il modulo di consenso informato da consegnare al medico dovrà essere sottoscritto dai genitori auspicabilmente in presenza del figlio che non dovrà opporvisi.

In caso di contrasto tra genitori e figli ovvero tra i due genitori rispetto alla facoltà di vaccinare il figlio che succede?

In tutte le ipotesi di contrasto, sia tra genitori (uno favorevole l’altro contrario) che con il figlio il conflitto se non riesce a comporsi all’interno della famiglia deve essere risolto con Ricorso al Tribunale per i Minorenni. Da valutare altrimenti il ricorso al Tribunale ordinario, anche ex art 709 ter cpc quando i genitori sono separati/divorziati e anche quando è pendente il relativo giudizio (giudice Tutelare o Giudice della separazione).

…e quando è il minore a volersi vaccinare e i genitori non sono d’accordo, che succede?

La questione è complessa perché il nostro ordinamento, a differenza di altri , non dispone di strumenti di tutela giuridica direttamente azionabili dal minore.

Il tema oltretutto è particolarmente delicato posto che gli adolescenti, sono quelli che hanno patito più di tutti, in questo anno e mezzo di pandemia, le limitazioni connesse alla salvaguardia della salute della collettività. In particolare i ragazzi, difformemente da noi adulti che abbiamo raggiunto maturità e stabilità di vita, hanno saltato un passaggio essenziale della loro crescita perché è stata negata la socialità e la condivisione che sono aspetti fondamentali ed indispensabili per un armonico sviluppo psichico della loro personalità in formazione. Dunque per gli adolescenti la vaccinazione rappresenta non solo la possibilità di recupero della propria normalità (incontrarsi con gli altri e socializzare per gioco, studio, svago o viaggio che sia)  ma anche un gesto di responsabilità sociale.

E quindi che cosa deve fare il giovane che vuole vaccinarsi contro la volontà dei genitori?

In assenza di strumenti diretti direi che la miglior strada sarebbe quella dell’istituto scolastico o altra istituzione vicina al minore che potrebbe attivare il Servizio sociale territoriale affinchè avvii un ricorso innanzi al Tribunale competente. Analogamente la procedura potrebbe essere attivata rivolgendosi al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza. Un’altra modalità potrebbe essere quella di recarsi presso l’Ufficio Interventi Civili della Procura minorile che, in un verbale di ascolto, cristallizza la volontà del minore consentendo alla Procura minorile di chiedere l’apertura di un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni che, a sua volta, nominerà un curatore speciale che sosterrà l’istanza del minore contro i genitori. Per quanto il percorso possa sembrare lineare, rivolgersi ad una Procura è sicuramente complesso per un ragazzino.

In tutti i casi solo il giudice potrà dirimere il conflitto.

E quale è l’orientamento dei giudici?

L’orientamento della giurisprudenza in punto di vaccinazione (obbligatorie o non) è nel senso che ove vi sia un concreto pericolo per la vita o la salute del minore (per la gravità e la diffusione del virus) e vi siano dati scientifici univoci e concordati che quel determinato trattamento sanitario risulta efficace il giudice potrà “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino. E ciò vale a prescindere dal fatto che madre e padre stiano insieme o siano separati/divorziati. In altre parole, il giudice ritiene più corretta la scelta del genitore conforme alla legge e all’opinione scientifica “largamente dominante” (cfr tra le altre Trib Milano 17.10.2018; C Appello Napoli 30.08.17; Trib Roma 16 febbraio 2017).

Se questo orientamento verrà mantenuto anche per la vicenda Covid Sars 19 pare proprio che ci siano pochi spazi per ritenere che una posizione novax del genitore (contro la volontà dell’altro o del figlio) possa risultare accoglibile da parte dei giudici.

Articolo pubblicato sul sito www.altalex.com il 22/06/2021

Scritto da Gianni Baldini (Professionista – Avvocato)

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