Area Giuridica

Genitore non paga l’assegno di mantenimento: quali strumenti a tutela dei figli?

I criteri di determinazione dell’assegno e i rimedi contro l’inadempimento previsti dagli artt. 156 c. 6 del codice civile e dall’art. 8 della legge sul divorzio

 

 

Esistono due strumenti specifici qualora il coniuge obbligato non ottemperi all’adempimento di obbligazioni future a carattere periodico quale l’assegno di mantenimento: l’articolo 156 comma 6 cc, “Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi”, e l’articolo 8 della legge sul divorzio n. 898/70.

Introduzione

Uno dei temi più discussi in seguito alla separazione o al divorzio dei coniugi è l’assegno di mantenimento. Il mantenimento della prole avuta in costanza o al di fuori del matrimonio è un dovere morale oltre che giuridico; tale obbligo sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde dalla tipologia di rapporto intercorrente tra la coppia, permane in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza.

Il mantenimento viene fornito dal genitore non affidatario sotto forma di assegno mensile volto a coprire le spese ordinarie per il sostentamento del figlio.

L’obbligo di mantenimento, obbligazione a carattere periodico, affonda le proprie radici nella Carta Costituzionale all’articolo 30 laddove si afferma sia il dovere che il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, e trova ampio spazio nel Codice civile, in particolare agli articoli 315 bis c.c., 316 bis c.c. e 337 septies c.c.

In particolare l’articolo 315 bis c.c. rubricato:” Diritti e Doveri del figlio” afferma che il figlio ha il diritto di essere mantenuto , educato,  istruito, ed assistito moralmente  dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

L’articolo 316 bis c.c. rubricato ”concorso nel mantenimento” afferma che i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

L’art. 337 septies c.c., rubricato “disposizioni a favore di figli maggiorenni”, prevede che il giudice possa disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.

Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto. Ricordiamo inoltre che tale obbligo persiste, valutate le necessità caso per caso, anche oltre il compimento del loro diciottesimo anno di età.

L’onere grava sui genitori fino a quando i figli non raggiungono l’indipendenza economica e purché il mancato raggiungimento dell’autosufficienza non derivi da negligenza o dipenda dal comportamento colposo del figlio stesso; in merito la Suprema Corte si è espressa sul non mantenimento dei figli maggiorenni ultratrentenni dediti allo studio universitario fuorisede, che non abbiano conseguito senza giustificato motivo, il titolo di studio o provveduto ad una possibile occupazione personale. “L’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne (nella specie ultratrentenne) cessa ove lo stesso, benché dotato di un patrimonio personale, sia ancora dedito, a spese del genitore, agli studi universitari presso una sede diversa dal luogo di residenza familiare, senza aver ingiustificatamente conseguito alcun correlato titolo di studio o una possibile occupazione remunerativa” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 27377/2013).

1. Criteri di definizione dell’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento per i figli può essere stabilito:

per i figli nati nel matrimonio,  in sede di separazione e divorzio;

in caso di figli nati fuori dal matrimonio, in sede di regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali con la prole.

Nel caso in cui la parte non ne faccia esplicita richiesta,  l’attribuzione dell’assegno avviene da parte del giudice d’ufficio, atteso che egli può adottare, senza previa richiesta, i provvedimenti a tutela degli interessi materiali e morali della prole, compresa l’attribuzione del contributo al mantenimento (Cassazione, Sezione VI civile ordinaria n. 14830/2017).

2. Caratteri dell’assegno di mantenimento

La finalità di questo strumento consiste nell’assicurare una tutela al minore ed al coniuge avente diritto alla tempestiva disponibilità delle somme necessarie al proprio mantenimento.

Per questa ragione, l’assegno è:

indisponibile (non è possibile rinunciarvi),

impignorabile (l’importo del mantenimento non può essere pignorato dai creditori),

non compensabile,

irripetibile, ossia ciò che è stato corrisposto non può essere chiesto indietro.

3. Se tali obblighi non venissero rispettati?

E il genitore che deve corrispondere l’assegno di mantenimento si rifiutasse o non avesse a disposizione adeguati redditi propri?

Ecco che intervengono due strumenti fondamentale di garanzia e tutela: in ambito della separazione l’articolo 156 comma 6 c.c. ed in ambito di divorzio l’articolo 8 sulla legge sul divorzio n. 898/1970.

Non sanzionano solo un inadempimento ma rappresentano una garanzia in futuro delle somme da corrispondere al figlio, poiché tale comportamento potrebbe generare fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti.

Ricordiamo che tale strumento può essere utilizzato anche nei confronti del mantenimento da corrispondere alla ex moglie qualora ne abbia diritto.

3.1. Separazione

In tema di separazione interviene l’articolo 156 comma 6 del codice civile, il quale afferma che: ”In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto”; dal punto di vista procedurale, la domanda può essere proposta con ricorso al Tribunale territorialmente competente, secondo il rito della camera di consiglio disciplinato dagli artt. 737 c.p.c. e ss., il ricorrente potrà convenire in giudizio qualsiasi soggetto terzo che sia debitore, in forza di un titolo valido (si parla di una somma di denaro) nei confronti del coniuge inadempiente, come ad esempio il datore di lavoro ma anche l’erogatore del trattamento pensionistico (pubblico o privato), il Tribunale adito non si pronuncerà sull’esistenza del diritto al mantenimento del coniuge procedente, poiché già accertato in sede di separazione, bensì procederà a verificare unicamente la sussistenza dell’eventuale inadempimento accogliendo o rigettando la pretesa del ricorrente. Va sottolineato che il provvedimento è immediatamente esecutivo.

I vantaggi

Il vantaggio di questo rimedio dedicato all’assegno di mantenimento in sede di separazione è quello di essere un’obbligazione futura a carattere periodico ove il coniuge inadempiente si vedrà sottratta da parte del terzo debitore (esempio datore di lavoro) la somma stabilita dal giudice a favore dell’avente diritto;

mettere freno alle future inadempienze dell’ex coniuge.

3.2 Divorzio

In tema di divorzio interviene come strumento di tutela l’art. 8 comma 1 della Legge n. 898/70 che afferma che: “Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all’obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale, se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge”.

La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 del c.c.; trascorsi almeno trenta giorni dalla lettera di messa in mora posta in essere dall’ avvocato del coniuge cui spetta la corresponsione dell’assegno di mantenimento, all’interno della stessa verrà preannunciato che in caso di mancato pagamento l’avente diritto si rivolgerà direttamente al datore di lavoro (ma anche a qualsiasi altro debitore di somme di denaro periodiche ad altro titolo, c.d. terzo- debitore) notificandogli il provvedimento in cui è stabilita la misura della assegno al fine di ricevere il versamento diretto delle somme dovute ogni mese. Qualora l’ex coniuge obbligato persista nel non pagare, l’avvocato procederà a notificare un atto di invito e diffida al datore di lavoro dove descriverà brevemente la situazione di morosità e lo inviterà a versare direttamente l’importo mensile dell’assegno divorzile, dalla successiva scadenza in avanti, detraendolo dallo stipendio.

I vantaggi

Il vantaggio di questo rimedio dedicato all’assegno divorzile è quello di essere immediatamente ed autonomamente attuabile senza rivolgersi direttamente al Giudice, come invece avviene in caso di separazione, distinguendosi nettamente da esso.

Altro vantaggio a favore del coniuge è senz’altro quello di mettere un freno alle future inadempienze dell’ex coniuge e di percepire con regolarità i pagamenti futuri.

Conclusioni

In conclusione, il coniuge, separato o divorziato che sia, che usufruisca di un assegno per il contributo al mantenimento per sé o per i figli ha a disposizione più di uno strumento per indurre al pagamento il coniuge onerato, strumenti che andranno ponderati a seconda dell’esistenza di redditi in capo all’obbligato e del suo patrimonio personale.

Articolo pubblicato sul sito www.altalex.com il 23/05/2021

Scritto da Solidea Marzo

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