Area Giuridica

Assegno temporaneo per i figli minori al via dal 1° luglio

Il Governo ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per sostenere la genitorialità

Nell’attesa che venga data attuazione alla legge delega sull’assegno unico familiare, il Governo è intervenuto adottando alcune misure – di efficacia immediata e durata transitoria – dirette a fornire un sostegno concreto alla genitorialità. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell’8 giugno 2021 è stato pubblicato il decreto legge 8 giugno 2021, n. 79 (testo in calce).

Il decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 22 del 04.06.2021, oltre a prevedere un potenziamento dell’importo degli ANF (assegni nucleo familiare), introduce il cosiddetto assegno ponte” per le famiglie che non godono dei requisiti per ottenere gli assegni familiari (ANF). Tale misura è prevista, in via temporanea, a partire dal mese di luglio e sino al 31 dicembre 2021.

L’intervento del Governo a sostegno della genitorialità

Il Consiglio dei Ministri n. 22 del 4 giugno 2021 ha adottato un decreto legge recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori. Per quanto qui di interesse, rilevano le misure – immediatamente efficaci – dirette a sostenere la genitorialità. Infatti, in attesa di dare attuazione alla legge delega sull’assegno unico familiare, il Governo interviene su due fronti:

  • l’adozione di un assegno temporaneo o “ponte” (che rappresenta una novità),
  • il potenziamento degli assegni per il nucleo familiare (già esistenti).

Prima di soffermarci sull’assegno temporaneo, ricordiamo che gli ANF (assegni per il nucleo familiare) sono delle somme erogate qualora il reddito familiare del lavoratore risulti inferiore al limite fissato dalla legge. Si tratta di un’erogazione a carico dell’INPS, ma anticipata dal datore di lavoro, nel caso di lavoratore dipendente. Con tale misura, l’ordinamento intende tutelare il nucleo familiare, infatti, l’assegno viene erogato in considerazione della sua composizione e reddito, non già in relazione alla qualifica del lavoratore (legge 153/1988).

 

L’assegno temporaneo: i presupposti

L’assegno temporaneo, detto anche assegno “ponte”, è operativo:

  • dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Si tratta di una misura immediatamente operativa ma di natura transitoria. L’assegno è rivolto a tutte le famiglie con figli minori di età che non abbiano i presupposti per ricevere gli assegni familiari.

Per accedere a tale beneficio, sotto il profilo reddituale, è necessario che il nucleo familiare del richiedente:

  • abbia un ISEE inferiore a 50 mila euro annui.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi del richiedente, è necessario che egli

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
  • sia cittadino di uno Stato non appartenente all’UE, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia domiciliato o residente in Italia e abbia i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • sia residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Importo dell’assegno temporaneo

L’assegno “ponte” viene corrisposto per ogni figlio minore d’età:

  • in base al numero dei figli,
  • e alla situazione economica della famiglia attestata dalla dichiarazione ISEE.

Il quantum diminuisce all’aumentare del livello dell’ISEE. L’importo dell’assegno temporaneo varia da un minimo di 30 euro ad un massimo di circa 217 euro per ciascun figlio.

Se il nucleo è composto da più di due figli:

  • l’importo unitario per ciascun figlio minore viene aumentato del 30%,
  • per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di 50 euro.

A titolo di mero esempio, si veda la tabella sottostante, in cui sono riportati l’ISEE minimo (sino a 7 mila) e l’ISEE massimo (sino a 50 mila euro) a cui corrispondono l’importo più alto e quello più basso dell’assegno “ponte”.

Livello ISEE Nuclei sino a 2 figli minori Nuclei con almeno 3 figli minori
Sino a 7 mila euro € 167 circa per ogni figlio € 217 circa per ogni figlio

(ossia 30% in più su € 167)

Da 40 mila a 50 mila euro € 30 per ogni figlio € 40 per ogni figlio

Secondo quanto riportato nella nota di Palazzo Chigi, “il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio”.

Nell’allegato 1 al provvedimento sono stati chiariti gli importi che verranno corrisposti al variare dell’ISEE.

Presentazione della domanda

Il richiedente ha diritto ad ottenere il beneficio – se dotato dei requisiti richiesti – a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Le domande presentate entro il 30 settembre 2021 danno diritto alla corresponsione delle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

La domanda andrà formulata all’INPS in via telematica o avvalendosi di un patronato.

L’assegno “ponte” è compatibile:

  • con il Reddito di cittadinanza,
  • con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.

L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

Potenziamento degli assegni familiari (ANF)

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) sono aumentati:

  • di 37,5 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli,
  • di 55 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Tabella riassuntiva

Assegno temporaneo o assegno ponte
Periodo di operatività Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021
Compatibile con Reddito di cittadinanza

Fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.

 

Rivolto a tutte le famiglie con figli minori di età che non abbiano i presupposti per ricevere gli assegni familiari (ANF)
Presupposti reddituali ISEE inferiore a 50 mila euro annui

 

Presupposti soggettivi cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
cittadino di uno Stato non appartenente all’UE, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

 

soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

 

domiciliato o residente in Italia, con figli a carico sino al compimento del 18° anno d’età;
residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale
Importo Se il nucleo è composto da più di due figli:

·         l’importo unitario per ciascun figlio minore viene aumentato del 30%,

·         per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di 50 euro.

 

Potenziamento assegni nucleo familiare (ANF)
Periodo di operatività Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021
Aumento di -37,5 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli,

-55 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari di almeno tre figli.

 

Articolo pubblicato sul sito www.altalex.com il 09.06.2021

Scritto da Marcella Ferrari

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