Area Giuridica

Separazione e divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile

L’art. 12 L. 162/2014 ha introdotto una forma semplificata per la separazione personale o il divorzio, secondo la quale i coniugi, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, possono concludere, davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno di essi o del Comune presso cui è iscritto l’atto di matrimonio, un accordo di separazione personale o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L’Ufficiale dello Stato Civile riceve da ciascuna delle parti la dichiarazione che esse vogliono separarsi, secondo le condizioni tra di esse concordate.

Le pattuizioni che disciplinano una separazione dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile possono essere espresse laddove ricorrano alcune circostanze: che questi non abbiano figli (di entrambi) ovvero che se figli vi sono, che questi siano maggiorenni, non portatori di gravi handicap ed economicamente autonomi.

L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

L’accordo sostituisce i provvedimenti giudiziali di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni. L’iter procedurale risulta semplificato esaurendosi nella comparizione dei coniugi per due volte davanti all’Ufficiale dello Stato Civile: la prima volta per rendere le dichiarazioni e la seconda per confermarle. L’accordo non deve essere raggiunto davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, ma è sufficiente che i coniugi lo concludano antecedentemente.

La presenza del pubblico ufficiale costituzione condicio iuris di efficacia dell’accordo, poiché il pubblico ufficiale non si limita ad apporre la data certa e ad autenticare le firme dei coniugi: recependo l’accordo, forma un atto dello stato civile, in cui tale accordo confluisce.

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